6 giu 2015

SCAFFALATURE METALLICHE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE

CONTROLLI PERIODICI OBBLIGATORI PER I DATORI DI LAVORO

Le scaffalature metalliche, di qualunque tipologia, utilizzate nei luoghi di lavoro sono da considerarsi “attrezzature di lavoro” e quindi rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nel quale vengono prescritte le misure e la tutela della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Le scaffalature industriali installate nei magazzini, al pari di qualsiasi altro strumento di lavoro, devono essere soggette a periodici interventi con la finalità di conservare e ripristinare le condizioni ottimali di utilizzo. Con il tempo rischiano di perdere le proprie caratteristiche di stabilità e portata a causa degli urti che subiscono durante le operazioni giornaliere di stoccaggio che possono danneggiare le strutture portanti con il rischio di cedimenti pericolosi, con conseguenze importanti per il personale operante.

Per ottemperare a quanto sancito all’art.71 del sopracitato Decreto e alla norma UNI EN 15635 il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature vengano sottoposte a regolare verifica e manutenzione al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori.

La norma UNI EN 15635 “Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio” sottolinea la responsabilità di far eseguire annualmente un’ispezione delle scaffalature da parte di un esperto qualificato.




Si riporta di seguito l’elenco dei punti principali definiti dalla norma UNI EN 15635 in merito alla manutenzione delle sopracitate attrezzature di lavoro:

Obbligo a carico dell’azienda utilizzatrice:
nominare una persona competente interna all'azienda responsabile dell’effettuazione di controlli periodici delle scaffalature e della compilazione di apposito verbale di avvenuta verifica del controllo periodico di sicurezza;

Ispezioni da parte di un esperto:
una persona tecnicamente competente e specializzata dovrà svolgere delle apposite ispezioni a intervalli non superiori ai 12 mesi e redigere e consegnare un rapporto scritto contenente le osservazioni e le proposte di eventuali azioni da realizzare;

Sostituzione di elementi scaffalatura danneggiati:
non devono essere consentite riparazioni degli elementi danneggiati se non espressamente autorizzate dal costruttore o fornitore delle scaffalature;

Cartelli di portata:
devono essere posizionati in punti ben visibili e controllati per accertare la corrispondenza delle informazioni in essi contenute con le effettive caratteristiche delle scaffalature.